Back

DEROGA ESPOSIZIONE LAVORATORI MINORENNI A LAVORI PERICOLOSI NEL RISPETTO DI DETERMINATE CONDIZIONI

L’assunzione di un lavoratore e lo svolgimento del rapporto di lavoro comportano sempre per il datore di lavoro una serie di obblighi ed adempimenti tesi a garantire la tutela fisica, economica e previdenziale del lavoratore stesso.

Nel caso di assunzione di un bambino (minore dei 15 anni) o di un adolescente (di età compresa tra i 15 ed i 18 anni) gli obblighi e gli adempimenti in parola vengono amplificati dalla minore età del lavoratore assunto.

La disciplina attualmente vigente in materia di lavoro minorile è essenzialmente dettata dalla L. 17 ottobre 1967, n.977, come novellata dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n.345, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

Tale normativa prevede che i minori non possono essere esposti durante l’attività didattica o durante il lavoro, ad agenti fisici, chimici, biologici, amianto e piombo ovvero impegnati in attività pericolose, elencate nell’allegato I della Legge n. 977/1967 – Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti (GU n.276 del 06.11.1967) modificato e coordinato con il D.Lgs. 81/2008.

L’articolo 6 della Legge 17 ottobre 1967 n. 977, tuttavia, prevede possibile deroga a quanto previsto dall’allegato I, per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell’apprendista purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.

Inoltre, tali attività devono rispettare tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione, verificato con parere SPISAL dell’ULSS ove ha sede l’azienda ed essere autorizzate dalla direzione provinciale del lavoro. Tale provvedimento presuppone che i lavori siano svolti per motivi di formazione professionale (per esempio apprendistato) sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di salute previste dalla legislazione.

Gruppo Uniko S.r.l. sostiene le aziende nella comprensione e nell’applicazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento offrendo consulenza e supporto.