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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – PTCO “PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO”

L’Alternanza scuola-lavoro, oggi denominata PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, nasce come metodologia didattica innovativa che permette, agli studenti delle scuole secondarie di 2° grado, di alternare momenti di formazione in aula e in azienda (o altra struttura ospitante).

Istituita dalla Legge n. 53/2003 e disciplinata dal Decreto Legislativo n. 77/2005, ha visto ribadire la sua importanza nella Legge n. 107/2015 (La Buona Scuola) in cui si sottolinea l’importanza di affiancare al sapere il saper fare. È un’opportunità preziosa per i giovani che vogliono acquisire competenze pratiche e conoscere il mondo del lavoro, che riprende buone prassi europee, coniugandole con le specificità del tessuto produttivo ed il contesto socio-culturale italiano. Per consentire alle scuole di progettare al meglio i PCTO, il Miur ha rilasciato apposite linee guida.

Per le imprese che ospitano gli studenti in percorsi di PTCO, è fondamentale adempiere agli obblighi in materia di sicurezza, garantendo un ambiente formativo sicuro e stimolante. Il coordinamento tra scuola e azienda, la designazione di tutor competenti e la corretta valutazione dei rischi sono elementi fondamentali per una positiva esperienza di alternanza scuola-lavoro.

Vediamo di seguito gli adempimenti previsti e che devono essere rispettati dalle aziende ospitanti per l’alternanza scuola-lavoro.

La prima cosa che il datore di lavoro deve fare è quella di leggere attentamente la convenzione o patto che l’istituto scolastico propone verificando quali sono le condizioni stabilite, prestando particolare attenzione a quanto indicato relativamente a chi si occuperà della formazione e della sorveglianza sanitaria.

Lo studente, infatti, acquisisce lo status di lavoratore e, quindi, è soggetto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008, agli adempimenti previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che si traducono, in sintesi, nelle seguenti previsioni:

  • formazione alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • sorveglianza sanitaria;
  • dotazione di dispositivi di protezione individuali.

Per gli studenti frequentanti i PCTO è previsto che gli stessi ricevano:

  • la formazione generale: spetta alla scuola e la sua durata non deve essere inferiore a 4 ore, deve trattare temi quali: concetti di rischi, danno, prevenzione, protezione, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  • la formazione specifica: compete alla struttura ospitante e deve avere la durata prevista dall’Accordo Stato-Regioni relativamente al rischio in cui viene classificata l’azienda.

Per quanto riguarda invece la sorveglianza sanitaria degli studenti, la stessa sarà prevista solo nei casi in cui la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità.

In particolare:

  • Se nella scuola è presente il medico competente spetta a lui la certificazione dell’idoneità dello studente;
  • Se a scuola non è presente il medico competente sarà a carico dell’impresa

Il datore di lavoro deve, inoltre, valutare attentamente la mansione assegnata allo studente, aggiornando il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con capitolo dedicato al PCTO per indicare specifiche misure di prevenzione e protezione, compresi i dispositivi di protezione individuale da utilizzare con gli studenti lavoratori.

Infine, nel percorso di PCTO, sono previsti:

  • Un tutor scolastico che rileva e segnala eventuali situazioni meritevoli di attenzione per ragioni legate alla salute e alla sicurezza dello studente;
  • Un tutor aziendale che sovrintende e vigila sullo studente in azienda.

Gruppo Uniko S.r.l. sostiene le aziende nella comprensione e nell’applicazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento offrendo consulenza e supporto.